Riscattare la laurea potrebbe essere più facile con le nuove agevolazioni per gli under 45.
Da qualche anno è possibile riscattare la laurea ai fini del calcolo per la pensione. Ne avevamo già parlato QUI. Gli anni passati sui libri potrebbero finalmente valere la frase ripetuta dalle madri di mezzo mondo, per le quali “studiare è il tuo lavoro“, per poter raggiungere prima la tanto agognata pensione.
Fino a poco tempo fa, per chi lavorava già da tempo, il prezzo per riscattare ogni anno di studio universitario (in corso), saliva drasticamente, essendo calcolato in base al reddito.
Il nuovo decreto su redditi e pensioni, prevede invece uno “sconto” per gli under 45 che abbiano iniziato a lavorare dopo il 1996. Nel 2019 la quota da versare per riscattare la laurea sarà di 5.241,30 euro per ogni anno di università, indipendentemente dal reddito.
Cosa è importante sapere per riscattare la laurea:
- Non valgono, ai fini del conteggio, periodi di sovrapposizione tra università e periodi in cui si siano versati dei contributi.
- Non vengono contati gli anni fuori corso.
- Il limite è fissato agli under 45.
- Il riscattato vale solo per il conteggio degli anni e non per il calcolo dell’assegno della futura pensione.
Tuttavia si stanno discutendo proprio in questi giorni delle novità: la possibilità di allargare il riscatto agevolato fino ai 50 anni d’età e quella di fare assumere al riscatto della laurea un peso anche ai fini del calcolo dell’assegno pensionistico.
La domanda deve essere presentata esclusivamente online tramite il sito dell’Inps, accendendo con il proprio PIN.
Per quanto riguarda il pagamento, è possible anche effettuarlo a rate.
l’Inps informa che i titoli che si possono riscattare sono:
- i diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a 2 e superiore a 3 anni;
- i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a 4 e superiore a 6 anni;
- i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a 2 anni;
- i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.
I diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale:
possono essere riscattati ai fini pensionistici nuovi corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006 e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:
- diploma accademico di primo livello;
- ” di secondo livello;
- diploma di specializzazione;
- diploma accademico di formazione alla ricerca, equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’art.3, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (messaggio 14 giugno 2010, n. 15662).
I titoli universitari conseguiti all’estero:
sono riscattabili qualora siano stati riconosciuti da università italiane o, comunque, abbiano valore legale in Italia.
Se ci state pensando, noi vi consigliamo comunque di fare un giro al vostro CAF di riferimento, dove saranno sicuramente molto aggiornati in materia.